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A seguito della entrata in vigore della sopra citata legge di stabilità, dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40, D.P.R. 445/2000).
I certificati saranno utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati e dovranno riportare, pena la loro nullità, la dicitura: “ Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Pertanto, gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato. Ciò significa che i certificati di residenza, stato di famiglia, contestuali, certificati residenza e famiglia storico, eccetera sono soggetti in ogni caso all’imposta di bollo e ai diritti di segreteria.
Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con ‘istituzioni private’: banche, assicurazioni, agenzie d’affari, poste italiane, notai (art. 2, D.P.R. 445). Alla luce di quanto sopra esposto, si ribadisce che gli Uffici della P.A. e tutti gli Uffici gestori di Pubblici Servizi sono obbligati a ricevere una autocertificazione (con allegata fotocopia del documento di riconoscimento) che ha lo stesso valore dei certificati , non ha alcun costo e non necessita dell'autenticazione della firma.